Art. 32.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il settimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e successive modificazioni;

 

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          b) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

          d) l'articolo 35 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.